IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7,
comma 4;
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;
  Visto  l'articolo  50,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in
particolare i commi 9, lettera a), e 11;
  Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
  Sentite le Rappresentanze del personale;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni dell'11 aprile e del 24 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il  Ministro  per la funzione pubblica, il Ministro dell'interno e il
Ministro delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                    Modifiche all'articolo 32 del
             decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

  1.  All'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
e' aggiunto il seguente comma:
  "3-bis.  L'equiparazione  tra  i gradi e le qualifiche prevista dal
presente  articolo  non  si  applica agli ufficiali di complemento in
servizio  di  prima  nomina  e  in  rafferma,  ai  quali  continua ad
applicarsi,  in  deroga all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, il trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI e
VII-bis.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - La  legge  31 marzo  2000,  n. 78, recante "Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 79 del
          4 aprile 2000; si riporta il testo dell'art. 7, comma 4:
              "Art. 7 (Disposizioni comuni). - (Omissis).
              4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
          dei  criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
          5  e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
          articolo,  potranno  essere  emanate con uno o piu' decreti
          legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".
              - Il   decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,
          recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
          a  norma  dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e'
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 248 del 23 ottobre 2000, supplemento ordinario.
              - La   legge   23 dicembre   2000,   n.   388,  recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)",  e'
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  n.  302 del 29 dicembre 2000; si riporta il testo
          dell'art. 50, commi 9, lettera a), e 11:
              "Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - (Omissis).
              9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
          2001,  317.000  milioni  per  il  2002  e 245.000 milioni a
          decorrere  dal  2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
          alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
          10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
          lettera d):
                a) ulteriori   interventi   necessari   a  realizzare
          l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei
          nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
          personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle
          Forze   armate   secondo   quanto   previsto   dai  decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  degli articoli 1, 3, 4 e 5
          della legge 31 marzo 2000, n. 78;
                (omissis).
              11.  Per  l'attuazione  delle disposizioni del comma 9,
          lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
          all'art.  7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
          l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
          termine  di  cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
          78  del  2000  e  quello  previsto  per  il  riordino delle
          carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
          del   Corpo   forestale   dello  Stato  sono  prorogati  al
          28 febbraio  2001;  in  entrambi  i  casi  il  termine  per
          l'espressione   del   parere   sugli   schemi   di  decreto
          legislativo  da  parte  delle  competenti Commissioni della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica e'
          ridotto a trenta giorni.".
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 32 del citato decreto
          legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298, come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato:
              "Art.  32  (Equiparazione tra gradi e qualifiche). - 1.
          Dalla   data   di   entrata  in  vigore  del  provvedimento
          legislativo  di  cui  all'art.  71  del decreto legislativo
          emanato  ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n.
          78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i
          gradi  e  le  qualifiche  dei ruoli normali degli ufficiali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della Guardia di
          finanza  con  i  funzionari delle altre Forze di polizia di
          cui  all'art.  16, commi 1 e 2, della legge 1o aprile 1981,
          n.  121,  per effetto del presente decreto e degli articoli
          3,  4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
          e' stabilita come di seguito:
                a) generale  di Corpo d'armata: dirigente generale di
          livello B;
                b) generale di divisione: dirigente generale;
                c) generale di brigata: dirigente superiore;
                d) colonnello: primo dirigente;
                e) tenente    colonnello-maggiore:    vice   questore
          aggiunto;
                f) capitano: commissario capo;
                g) tenente: commissario.
              2.  Analoghe  modalita'  di  equiparazione si applicano
          agli  ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed
          ai  funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato,
          equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.
              3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli
          effetti  dell'equiparazione  disposta  dai commi 1 e 2 sono
          estesi   agli   ufficiali   in   servizio   permanente  dei
          corrispondenti  gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica,  nonche'  agli  ufficiali piloti in ferma
          dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
              3-bis.  L'equiparazione  tra  i  gradi  e le qualifiche
          prevista   dal   presente  articolo  non  si  applica  agli
          ufficiali  di  complemento in servizio di prima nomina e in
          rafferma,  ai  quali  continua  ad  applicarsi,  in  deroga
          all'art.  32  della  legge  24 dicembre  1986,  n.  958, il
          trattamento economico relativo ai livelli retributivi sesto
          e settimo-bis.".
              - La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante "Norme sul
          servizio  di  leva  e  sulla  ferma di leva prolungata", e'
          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  n. 11 del 15 gennaio 1987, supplemento ordinario;
          si riporta il testo dell'art. 32:
              "Art.  32 (Trattamento economico). - 1. Al sottotenente
          di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima
          nomina   o   richiamato   a   domanda,  compete  lo  stesso
          trattamento,   al  netto  delle  ritenute  assistenziali  e
          previdenziali,   del  pari  grado  in  servizio  permanente
          effettivo.
              2.  Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva
          prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto
          delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado
          in ferma volontaria.
              3.  Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima
          nomina,   e   gradi   corrispondenti,  ed  ai  sergenti  di
          complemento  e  gradi  corrispondenti,  e'  corrisposta  la
          tredicesima mensilita'.
              4.  L'indennita'  di  rischio,  nei casi e nelle misure
          previste  dal  regolamento  approvato  con  il  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 maggio  1975,  n.  146, e'
          corrisposta  anche  al  personale  di  cui al comma 3 ed ai
          graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata
          o in ferma volontaria.
              5. Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono
          attribuite   le   paghe   nette  giornaliere  nella  misura
          percentuale  di  cui  alla  tabella  allegata alla presente
          legge  rispetto  al  valore  della retribuzione mensile del
          grado  iniziale  del  ruolo  dei  volontari  di  truppa  in
          servizio  permanente,  costituita  dallo  stipendio mensile
          iniziate   lordo  e  dall'indennita'  integrativa  speciale
          vigente  per i dipendenti dello Stato al 1o gennaio di ogni
          anno".